L’azienda, oltre alla scarpa antinfortunistica, deve rimborsare anche il costo di un plantare?
A supporto del fatto che il costo del plantare, considerato come un “adeguamento” di un DPI alle condizioni specifiche di salute di un lavoratore, è a carico del datore di lavoro, possiamo considerare i seguenti articoli del Dlgs 81/08:
Articolo 74 – Definizioni di Dpi
(si considera Dpi): ”qualsiasi attrezzatura destinata ad essere indossata e tenuta dal lavoratore allo scopo di proteggerlo (dai rischi per la sicurezza e la salute)… nonché ogni complemento o accessorio destinato a tale scopo”. Quindi, il plantare può essere considerato come un complemento o accessorio della scarpa antinfortunistica.
Articolo 76 – Requisiti dei DPI
Comma 2 lettera C: ”(i Dpi devono) tenere conto delle esigenze ergonomiche o di salute del lavoratore”. lettera D: ”( i Dpi devono) poter essere adattati all’utilizzatore secondo le sue necessità”.
Il plantare, quindi, può essere considerato un accessorio fondamentale per la tutela della salute del lavoratore e per adattarlo alle sue necessità.
Articolo 77 – Obblighi del datore di lavoro
Al comma 3 si afferma : ”Il datore di lavoro….fornisce ai lavoratori DPI conformi ai requisiti previsti dall’articolo 76.”
Sulla base di questi tre articoli, quindi, risulta evidente che il plantare, in quanto accessorio di un DPI per la tutela della salute del lavoratore, rappresenta un obbligo per il datore di lavoro che deve fornirlo a sue spese. Il datore di lavoro potrebbe, in teoria, non essere obbligato a fornire il plantare (a sue spese) solo nel caso in cui il lavoratore lo usa già per le proprie calzature (ad uso civile) e lo stesso può essere trasferito dalla scarpa civile alla calzatura da lavoro.